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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.012. in Assemblea riferita al C. 1185-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/06/2008  [ apri ]
1.012.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «per la parte che eccede lire 250 mila» sono aggiunte le seguenti: «La detrazione è pari all'intero importo delle spese mediche sostenute dal contribuente nel caso in cui abbia almeno un figlio a carico, per un importo complessivo non superiore a 1.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7:
sostituire l'alinea con il seguente:
Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.949 milioni di euro che aumentano a 3.164,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.701,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 2.260 milioni di euro per l'anno 2010 e a 2.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;
sostituire la lettera d) con la seguente:
d) quanto a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, medianteriduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.485,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.