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Legislatura XVI

Proposta emendativa Dis.1.1. in Assemblea riferita al C. 1185-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/06/2008  [ apri ]
Dis.1.1.
approvato(approvato, a seguito della questione di fiducia votata nella seduta del 25 giugno 2008)

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge (A.C. 1185).
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 4 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 MAGGIO 2008, N. 93.

All'articolo 1:
al comma 2, dopo la parola: regolamento sono inserite le seguenti: o delibera comunale;
al comma 4, terzo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, secondo principi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l'esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi:
«4-bis. Per l'anno 2008, il Ministero dell'interno, fatti salvi eventuali accordi intervenuti in data precedente in sede di conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ripartisce ed accredita ai comuni e alle regioni a statuto speciale, a titolo di primo acconto, il 50 per cento del rimborso loro spettante, come determinato si sensi del comma 4.
4-ter. In sede di prima applicazione, fino all'erogazione effettiva di quanto spettante a titolo di acconto a ciascun comune ai sensi del comma 4-bis, il limite dei tre dodicesimi di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è maggiorato dell'importo equivalerne al credito dell'imposta comunale sugli immobili determinatosi, per effetto delle norme dì cui ai commi da 1 a 4, a favore delle singole amministrazioni comunali nei confronti dello Stato»;

il comma 5 è soppresso

dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, con esclusivo riferimento alle fattispecie di cui al comma 2, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di omesso o insufficiente versamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili, relativa all'anno 2008, a condizione che il contribuente provveda ad effettuare il versamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Resta fermo che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno, di cui ai commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano il rispetto delle disposizioni, di cui al presente comma, riferendo l'esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato, da ultimo, dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché alla sezione delle autonomie»;

dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili possono rinegoziare i contratti in essere, ai fini dell'accertamento e della riscossione di altre entrate, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di prestazione di servizi».

All'articolo 3:

al comma 1 è aggiunto in fine, il seguente periodo: Al fine di favorire una maggiore concorrenza del mercato a vantaggio dei mutuatari, nella convenzione è espressamente prevista la possibilità che le singole banche aderenti adottino, dandone puntuale informazione ai clienti, eventuali condizioni migliorative rispetto a quanto previsto ai commi 2 e seguenti del presente articolo, ferma restando l'opzione di portabilità del mutuo, ai sensi dell'articolo 8, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni;

al comma 3, la parola: maggiorato è sostituita dalle seguenti: maggiorabile fino ad un massimo ed è aggiunta, in fine, la parola: annuo;

il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Le garanzie già iscritte a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad assistere, secondo le modalità convenute, il rimborso del debito che risulti alla data di scadenza di detto mutuo senza il compimento di alcuna formalità, anche ipotecaria, fermo restando quanto previsto all'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La presente disposizione si applica altresì nel caso in cui, per effetto della rinegoziazione, il titolare del conto di finanziamento accessorio sia soggetto diverso dal cessionario del mutuo nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione con cessione di crediti. In tal caso la surroga nelle garanzie opera di diritto, senza il compimento di alcuna formalità, anche ipotecaria, ma ha effetto solo a seguito dell'integrale soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto dell'operazione di cartolarizzazione.»;

dopo il comma 8 inserire il seguente:
«8-bis. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili solo in senso più favorevole al mutuatario».

L'articolo 4 è abrogato.

All'articolo 5:
al comma 2: a) le parole: 1.010,5 milioni di euro per l'anno 2008, 842,3 milioni di euro per l'anno 2009, 644,5 milioni di euro per l'anno 2010 e 186,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 sono sostituite dalle seguenti: 869 milioni di euro per l'anno 2008, 725,8 milioni di euro per l'anno 2009, 567 milioni di euro per l'anno 2010 e 186,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011;
b) le parole: pari a 656,1 milioni di euro per l'anno 2008, 749,1 milioni di euro per l'anno 2009, 213,1 milioni di euro per l'anno 2010, 124,5 milioni di euro per l'anno 2011, 131,5 milioni di euro per l'anno 2012, 79,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 75,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, sono sostituite dalle seguenti: pari a 746,1 milioni di euro per l'anno 2008, 819,1 milioni di euro per l'anno 2009, 260,1 milioni di euro per l'anno 2010, 109,5 milioni di euro per l'anno 2011, 116,5 milioni di euro per l'anno 2012, 64,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 60,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. Al fondo di cui al comma 2, confluiscono, altresì, le risorse di cui al comma 11-bis, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, e 2009 e 12 milioni di euro per l'anno 2010».

il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 245, in via sperimentale, fino alla riforma della legge 5 agosto 1978, n. 468, nel disegno di legge di bilancio o nei provvedimenti di cui all'articolo 17 della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero, quando si evidenzi l'esigenza di interventi più tempestivi, con decreti del ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del ministro competente, da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e nel rispetto dell'obiettivo di pervenire al consolidamento dell'articolazione per missioni e per programmi di ciascuno stato di previsione, possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito. Le variazioni tra spese di funzionamento e quelle per interventi sono consentite entro il limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziate per le finalità previste dalla legge nell'ambito del programma interessato dalla riduzione. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui al primo periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente tale termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono comunque essere adottati. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma 4-quinquies, della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, e 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, nel caso si tratti di dotazioni finanziarie direttamente determinate da disposizioni di legge, i pareri espressi dalle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario sono vincolanti. Ciascun ministro prospetta le ragioni della riconfigurazione delle autorizzazioni di spesa di propria competenza nonché i criteri per il miglioramento della economicità ed efficienza e per la individuazione di indicatori di risultato relativamente alla gestione di ciascun programma nelle relazioni al Parlamento di cui al comma 68 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine previsto dal citato comma 68 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 è differito, per l'anno 2008, al 30 settembre 2008».

al comma 4, le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2008, 100 milioni di euro per l'anno 2009 e 60 milioni di euro per l'anno 2010 sono sostituite dalle seguenti: 115 milioni di euro per l'anno 2008, 120 milioni di euro per l'anno 2009 e 55,5 milioni di euro per l'anno 2010;

al comma 7:
a) sostituire l'alinea con la seguente: Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, nonché dai commi 4 e 11-ter del presente articolo pari a 2.464 milioni di euro per l'anno 2008, che aumentano a 2.679,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.221,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.755,5 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede:
b) sostituire lettera a) con la seguente: a) quanto a 2.482,6 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.757 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.079,1 milioni di euro per l'anno 2010, a 296 milioni di euro per l'anno 2011, a 303 milioni di euro per l'anno 2012, a 251 milioni di euro per l'anno 2013 e a 247 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 mediante utilizzo delle disponibilità del fondo di cui al comma 2, come integrato ai sensi dei commi 2-bis, 6 e 8;
c) sostituire la lettera d) con la seguente: d) quanto a 995,8 milioni di euro dall'anno 2010, mediante riduzione lineare del 6,85 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
d) dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa dì cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata dalla Tabella C della legge 27 dicembre 2007, n. 244.
e) sostituire la lettera e) con la seguente:
e) quanto a 234.500 milioni di euro per l'anno 2008, a 44.500 milioni di euro per l'anno 2009 e a 452,4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

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Al comma 9, apportare le seguenti modifiche:
alla lettera b):
1) il numero 1) è sostituito dal seguente: 1) al comma 57, le parole da che per l'anno 2008 fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: che per l'anno 2008 è integrato di 35 milioni di euro, e a decorrere dall'anno 2009 è integrato di 15 milioni di euro;
2) dopo il numero 4), è inserito il seguente: 4-bis. Il comma 255 è sostituito dal seguente: 255. Per la progettazione e l'avvio, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, delle tratte delle linee metropolitane delle città di Bologna e di Torino, è autorizzato un contributo per ciascuna delle predette tratte di 5 milioni di euro per l'anno 2010.
3) dopo il numero 5), è inserito il seguente: 5-bis. Al comma 278 le parole la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 30 milioni di euro per l'anno 2010 sono sostituite dalle seguenti: la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;
4) il numero 12), è sostituito dal seguente: 12) il comma 519 è sostituito dal seguente: 519. Per consentire all'istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di completare, in via graduale ed in coerenza con le esigenze dell'ente, il processo di stabilizzazione previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo ordinario annuale per il funzionamento e le attività dell'istituto medesimo è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2008, di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 25 milioni di euro annui dall'anno 2010. Fino all'inserimento nei ruoli organici del predetto ente è in ogni caso garantita la continuità del servizio del personale interessato dal processo di stabilizzazione. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di 35 milioni per l'anno 2008 e di 50 milioni per l'anno 2009. Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono ridotte di 35 milioni di euro per l'anno 2008, di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 55 milioni annui a decorrere dall'anno 2010;
5) il numero 14) è sostituito dal seguente:
14) al comma 538, il capoverso 1152-bis, è sostituito dal seguente:
1152-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotta di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009;

Sostituire il comma 11 con il seguente:
All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 983, le parole: a decorrere dall'anno 2007 è istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo perequativo dell'ammontare di 50 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: È istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo perequativo dell'ammontare di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, di 23 milioni di euro per l'anno 2010 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011;
b) al comma 1267, le parole: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, sono sostituite dalle seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2007 e 5,1 milioni di euro per l'anno 2008.

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:
11-bis. Gli importi di cui all'autorizzazione di spesa di cui al comma 361, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono ridotti, anche ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 12 milioni di euro per l'anno 2010, in relazione allo stato di attuazione degli interventi previsti a carico del Fondo di cui al comma 354 della medesima legge. La Cassa depositi e prestiti procede ad una ricognizione degli interventi che possono essere finanziati a carico dello stesso Fondo compatibilmente con le risorse di cui al comma 361, così come rideterminate in attuazione del presente comma.;
11-ter. L'elenco n. 1, allegato al presente decreto è così sostituito:

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Il Governo