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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.304. in Assemblea riferita al C. 1185-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/06/2008  [ apri ]
5.304.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: fatti salvi i procedimenti deliberati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e approvati dai ministeri competenti, i quali sono definiti di rilevante interesse nazionale con atto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente:
dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'onere derivante dal comma 5, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa», di cui all'articolo 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, iscritto nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze