Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'esenzione si applica anche ai cittadini italiani residenti all'estero e regolarmente iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, i quali risultano proprietari in Italia di un'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. A tal fine i soggetti di cui al precedente periodo rilasciano una dichiarazione al comune in base alla quale forniscono la prova dell'effettivo utilizzo quale dimora abituale.