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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.04. in Assemblea riferita al C. 1185-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/06/2008  [ apri ]
1.04.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Incremento delle detrazioni per canoni di locazione). - 1. All'articolo 16, comma 01, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «euro 300» sono sostituite da: «euro 500»;
b) alla lettera b) le parole: «euro 150» sono sostituite da: «euro 250».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo, producono effetti a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008.

Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. A decorrere dall'anno 2008 è accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, una quota pari al 10 per cento delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato relative agli acquisti di beni e servizi.
11-ter. I Ministeri presentano alla Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 novembre 2008, una richiesta di rilascio di una quota non superiore al 50 per cento delle risorse finanziarie accantonate ai sensi del comma 11-bis, anche interessando le unità previsionali di base in misura non proporzionale e diversa da quanto inizialmente previsto. La richiesta di rilascio è corredata da un motivato piano dei fabbisogni e da un'analisi dei relativi costi.
11-quater. La Ragioneria generale dello Stato, con il supporto della Consip s.p.a., valuta la congruità del piano e definisce eventuali interventi di ottimizzazione. La metodologia per la valutazione dei piani è definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2008.
11-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'esito del procedimento di cui ai commi 11-ter e 11-quater, sono disposte variazioni degli accantonamenti di cui al comma 11-bis, nei limiti previsti dal comma 11-ter.
11-sexies. Sulla base delle risultanze del procedimento di cui ai commi 11-ter e 11-quater, la Consip s.p.a. individua e realizza iniziative specifiche di contenimento della spesa per le singole amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche ricoprendo il ruolo di stazione appaltante per l'acquisto di beni e servizi di uso specifico in nome e per conto delle medesime amministrazioni.
11-septies. Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza.