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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.185. in Assemblea riferita al C. 1185-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/06/2008  [ apri ]
5.185.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:
al comma 7:
lettera
a), sostituire le parole: dei commi 6 e 8 con le seguenti: del comma 8;
sopprimere la lettera c);
dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. 1. L'articolo 1, comma 33, lettera i), capoverso 5, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: «5. Alle banche e agli altri soggetti finanziari indicati all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con l'eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi non si applicano le disposizioni dei commi precedenti e gli interessi passivi sono deducibili in misura non superiore al 92 per cento degli stessi a decorrere dal periodo d'imposta 2008. I contribuenti in sede di acconto novembre 2008 sono tenuti a calcolare l'imposta dovuta sulla base della nuova normativa».