Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 550.
Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 2, comma 550, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole «55 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «93 milioni».
1-ter. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 93 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
1-quater. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 93.000.000 di euro per l'anno 2010. Tale stanziamento può essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
al comma 7, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) quanto a 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, mediante la riduzione del 30 per cento della spesa per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Governo rispetto a quella sostenuta nell'ultimo esercizio finanziario.