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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.7. in Assemblea riferita al C. 1185-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/06/2008  [ apri ]
3.7.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. La rinegoziazione dovrà essere garantita secondo un modello di calcolo che sancisce il limite massimo di importo rata e di conto interessi complessivo. L'importo massimo di rata rinegoziata si ottiene applicando all'importo originario dei mutui il tasso finito risultante della media arimetica dei tassi applicati, secondo i principi vigenti in contratto, nel 2006. La differenza, maturata rispetto a parametro + spread attuale e fisso per tutta la durata residua del mutuo, dovrà ritenersi addebitata su un conto di finanziamento accessorio regolato al tasso che si ottiene in base all'IRS a 10 anni (rilevato alla data di rinegoziazione) maggiorato di uno spread dello 0,50 per cento. Rata e interessi così definiti costituiranno i limiti massimi dirinegoziazione che gli istituti di credito potranno offrire anche attraverso una rimodulazione classica di ammortamento alla francese.