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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.312. in Assemblea riferita al C. 1185-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/06/2008  [ apri ]
1.312.

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al fine di conciliare i tempi di erogazione ai comuni dei predetti rimborsi con i pagamenti delle rate di ammortamento sui mutui in corso con la Cassa depositi e prestiti che i medesimi devono sostenere, ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le delegazioni di pagamento tratte sul tesoriere in scadenza il 30 giugno 2008 sono posticipate di diritto al 31 dicembre 2008. La durata complessiva di tali mutui aumenta pertanto di sei mesi. Non si applica al tesoriere l'indennità di mora di cui all'articolo 220 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.