stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.21. in Assemblea riferita al C. 1185-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/06/2008  [ apri ]
1.21.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da:, pari a 1.700 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. A tal fine, è erogato un trasferimento compensativo per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro e non oltre il 30 giugno 2008 e per il restante 50 per cento entro e non oltre il 31 dicembre 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite per effetto del presente comma.