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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.18. in Assemblea riferita al C. 1185-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/06/2008  [ apri ]
3.18.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-ter. All'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'ultimo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «L'annotazione di surrogazione è richiesta al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione per scrittura privata non autenticata»;
b) al comma 3 la parola: «anche»è soppressa;
c) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
3-ter. Per l'inosservanza delle norme di cui ai commi 3 e 3-bis è applicata agli istituti di credito ed agli intermediari finanziari una sanzione amministrativa pari al 20 per cento del mutuo concesso a carico dell'istituto mutuante. I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati ad integrare la dotazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.