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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.3. in XII Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 29/06/2011

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/10/2011  [ apri ]
8.3. (nuova formulazione)
approvato

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Presidi di igiene urbana veterinaria e formazione).

1. Le regioni individuano una specifica struttura organizzativa dei Servizi Veterinari del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL, a valenza provinciale competente in materia di randagismo, igiene urbana veterinaria e tutela degli animali d'affezione.
2. Tale struttura organizzativa, anche di bacino multizonale, è finalizzata alle funzioni di gestione della Anagrafe, del servizio di soccorso ed accalappiacani, della gestione canile sanitario, ed alle altre attività di Igiene Urbana Veterinaria individuate dalla presente legge.
3. Una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 2 dicembre 1998, n. 434, stabilita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è destinata alla formazione di medici veterinari del Servizio sanitario nazionale, inquadrati nelle discipline di Sanità animale e Igiene degli allevamenti, in materia di comportamento e benessere degli animali, anche attraverso il finanziamento di specifiche Scuole di specializzazione.
4. Gli studenti del corso di laurea in Medicina veterinaria possono acquisire crediti formativi per attività formative svolte presso canili e gattili sanitari o rifugi o allevamenti che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le facoltà di Medicina veterinaria.
5. Le associazioni riconosciute di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), garantiscono la formazione dei propri associati che operano presso canili sanitari e rifugi. Tale formazione deve essere acquisita sulla base dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale previsto al comma 5 dell'articolo 10.
6. Gli operatori che svolgono attività economiche con animali d'affezione devono essere in possesso di specifica formazione acquisita sulla base dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale previsto al comma 5 dell'articolo 10.