Sostituirlo con il seguente:
Art. 7.
(Attività di prevenzione e controllo delle morsicature).
1. Le regioni possono adottare iniziative finalizzate alla prevenzione delle morsicature, alla valutazione dei dati riguardanti le morsicature da parte di animali ai danni di esseri umani e alla formulazione di proposte al fine di prevenirle.