Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono con un proprio atto, sulla base degli standard concertati con il Ministero della salute, le procedure d'anagrafe degli animali d'affezione e le modalità di costituzione della banca dati regionale, consultabile sul web, nonché la disponibilità dei dati necessari alla programmazione e verifica a livello centrale.
1-bis. Il sito internet del Ministero della salute garantisce la ricerca, attraverso un meta motore, dei codici identificativi delle banche date regionali.