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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.3. in XII Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 29/06/2011

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/10/2011  [ apri ]
4.3.
approvato

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono con un proprio atto, sulla base degli standard concertati con il Ministero della salute, le procedure d'anagrafe degli animali d'affezione e le modalità di costituzione della banca dati regionale, consultabile sul web, nonché la disponibilità dei dati necessari alla programmazione e verifica a livello centrale.
1-bis. Il sito internet del Ministero della salute garantisce la ricerca, attraverso un meta motore, dei codici identificativi delle banche date regionali.