Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Il proprietario di un animale d'affezione, iscritto all'anagrafe, in caso di cessione dello stesso, deve dame comunicazione, anche tramite lettera raccomandata o posta certificata, al servizio veterinario pubblico entro 10 giorni. Chi riceve l'animale deve ottemperare alla registrazione prevista al comma 1, entro il termine di 10 giorni, con atto attestante l'origine dell'animale.