Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comune affida il cane randagio ad un canile sanitario o rifugio o, in alternativa, alle associazioni riconosciute di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), le quali si assumono l'onere di ricoverarlo in luogo adeguatamente recintato nelle ore notturne, di alimentarlo, di provvedere alle principali esigenze etologiche e di controllarne le condizioni di salute, assicurandogli adeguata assistenza sanitaria.