All'articolo 37, comma 19, aggiungere in fine il seguente periodo: Qualora il responsabile delle violazioni rivesta la qualifica di guardia particolare giurata, guardia volontaria o sia titolare di autorizzazioni o licenze regionali o provinciali inerenti attività venatorie, faunistiche, agro-silvo-pastorali o di raccolta dei prodotti spontanei del bosco, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata ed è prevista la revoca dei decreto di nomina o dell'autorizzazione.