Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il ministro della salute, con proprio decreto da adottarsi, previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti tecnico-strutturali e gestionali dei rifugi per i quali ciascun animale deve disporre, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, di spazio calpestabile adeguato alla propria taglia, di cui almeno il trenta per cento coperto. I rifugi non possono ospitare più di duecento animali contemporaneamente.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.