Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il sindaco, qualora il proprietario o detentore di un cane di comprovata pericolosità ai sensi del comma 3 non partecipi ai corsi di cui al comma 9 o, pur avendo partecipato a tali corsi, non rispetti le prescrizioni impartite dal servizio veterinario pubblico, provvede alla confisca amministrativa del cane. Il cane confiscato è mantenuto nei canili sanitari o in rifugi, è sottoposto ad adeguati corsi di recupero comportamentale e, se il servizio veterinario pubblico ne dichiara cessata la pericolosità, può essere ceduto in adozione.