Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il proprietario di un cane o di un gatto deve provvedere a far identificare l'animale e a farlo registrare nell'anagrafe degli animali d'affezione entro il secondo mese di vita e comunque prima di cederne il possesso o la proprietà a terzi, nei modi indicati al successivo articolo 4, comma 1. I cani randagi e i gatti delle colonie feline sono identificati dal servizio veterinario pubblico e iscritti nell'anagrafe degli animali d'affezione a nome del comune di appartenenza.