stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.1. in XII Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 29/06/2011

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/09/2011  [ apri ]
3.1. (nuova formulazione)
approvato

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il proprietario di un cane o di un gatto deve provvedere a far identificare l'animale e a farlo registrare nell'anagrafe degli animali d'affezione entro il secondo mese di vita e comunque prima di cederne il possesso o la proprietà a terzi, nei modi indicati al successivo articolo 4, comma 1. I cani randagi e i gatti delle colonie feline sono identificati dal servizio veterinario pubblico e iscritti nell'anagrafe degli animali d'affezione a nome del comune di appartenenza.