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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.11. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1145

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/06/2008  [ apri ]
9.11.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Fatte salve le intese raggiunte ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 19, è vietato il trasferimento, lo smaltimento o il recupero di rifiuti speciali o pericolosi in altre regioni. Nei casi del raggiungimento delle intese di cui al precedente periodo, la regione destinataria dei rifiuti si impegna allo smaltimento o al recupero degli stessi nell'ambito del proprio territorio.