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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.8. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1145

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/06/2008  [ apri ]
7.8. (nuova formulazione)

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Al conferimento dell'incarico di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La copertura dei relativi oneri è assicurata mediante soppressione dei due posti di funzione di livello dirigenziale generale effettivamente coperti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, ovvero mediante la soppressione di posti di funzione di livello dirigenziale non generale, effettivamente coperti, di pari entità di spesa».

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3.È istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA). Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'IRPA sono trasferite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, e successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla medesima data, sono soppressi. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nonché per l'erogazione delle risorse dell'IRPA. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell'IRPA, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nomina un commissario».

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, è composta da venticinque esperti, provenienti dal settore pubblico e privato, con elevata qualificazione giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure tecnico-scientifica. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei venticinque esperti, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al periodo precedente. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi esperti, nel caso di cui al presente comma, così come in quello di cui al comma 1 del presente articolo, lo svolgimento delle attività istituzionali è garantita dagli esperti in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Il Governo
7.8.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Al conferimento dell'incarico di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La copertura dei relativi oneri è assicurata mediante soppressione dei due posti di funzione di livello dirigenziale generale effettivamente coperti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, ovvero mediante la soppressione di posti di funzione di livello dirigenziale non generale, effettivamente coperti, di pari entità di spesa».

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3.È istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA). Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'IRPA sono trasferite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, e successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla medesima data, sono soppressi. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nonché per l'erogazione delle risorse dell'IRPA. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell'IRPA, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nomina un commissario».

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, è composta da venticinque esperti, provenienti dal settore pubblico e privato, con elevata qualificazione giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, oppure tecnico-scientifica. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei venticinque esperti, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al periodo precedente. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi esperti, nel caso di cui al presente comma, così come in quello di cui al comma 1 del presente articolo, lo svolgimento delle attività istituzionali è garantita dagli esperti in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Il Governo