Sopprimere il comma 4.
Conseguentemente, all'articolo 12 apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sopprimere le parole: per l'importo massimo di quaranta milioni di euro;
sostituire il comma 3 con il seguente: Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 e del presente articolo si provvede, nel limite massimo di quaranta milioni di euro, con le risorse del Fondo di cui all'articolo 17.