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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.50. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1145

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/06/2008  [ apri ]
5.50.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 12 apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sopprimere le parole: per l'importo massimo di quaranta milioni di euro;
sostituire il comma 3 con il seguente: Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 e del presente articolo si provvede, nel limite massimo di quaranta milioni di euro, con le risorse del Fondo di cui all'articolo 17.

Il Relatore