Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. Al comma 1-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243, è aggiunto il seguente periodo: «Possono essere altresì rilasciate in via provvisoria autorizzazioni all'esercizio dell'impianto nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali già rilasciate a seguito di richiesta corredata della documentazione attestante l'ultimazione dei lavori».