stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 17.1. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1145

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/06/2008  [ apri ]
17.1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.
(Copertura finanziaria investimenti).

1. Lo Stato è autorizzato ad anticipare la liquidità necessaria per far fronte alle spese derivanti dal presente decreto, ad eccezione di quelle derivanti dall'articolo 16, nei limiti di un ammontare complessivo non superiore a 150 milioni di euro per l'anno 2008, che costituisce limite di spesa per il trasferimento delle risorse, in relazione alle esigenze, sulla apposita contabilità speciale di cui un importo pari al dieci per cento è destinato a spese di parte corrente finalizzate alla risoluzione dell'emergenza.
2. La regione Campania, in funzione delle risorse anticipate dallo Stato per far fronte all'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nel territorio regionale, è tenuta a restituire, in un periodo non superiore a venti anni, le risorse di cui al comma 1. L'importo così determinato è acquisito in apposito capitolo del bilancio dello Stato. Le condizioni per la restituzione delle risorse sono individuate in un apposito contratto da stipulare fra il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Campania.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.