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Legislatura XVI

Proposta emendativa 13.01. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1145-A

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/06/2008  [ apri ]
13.01.

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

Art. 13-bis.
(Ulteriori misure per superare l'emergenza rifiuti).

1. Al fine di scongiurare il sorgere di possibili situazioni emergenziali analoghe a quella verificatisi nei comuni della regioni Campania, nonché di sostenere gli interventi mirati alla tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente contemplati dall'obiettivo «Convergenza» del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, ai Comuni delle aree individuate dal predetto obiettivo, aventi popolazione superiore a 500.000 abitanti che, alla data del 31 dicembre 2007, abbiano rilevanti passività residue nei confronti delle società a partecipazione totalitaria affidatarie del servizio di gestione rifiuti ed igiene ambientale nel territorio comunale, è erogato un contributo complessivo di euro 130 milioni per l'anno 2008, ripartito proporzionalmente tra i comuni interessati, finalizzato a sostenere gli enti locali in difficoltà nel garantire la prosecuzione dei predetto servizio indispensabile. I conseguenti interventi sono effettuati nei limiti delle risorse di cui al presente comma. I contributi vengono erogati ai comuni interessati su indicazione del Ministero dell'Interno sulla base dei dati comunicati dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono esclusi i comuni della Regione Campania, in quanto destinatari degli altri benefici previsti nei presenta provvedimento, e gli altri comuni che abbiano già goduto di analoghi, benefici a seguito di commissariamenti o dichiarazioni di stato di emergenza. Il contributo di cui al presente articolo è escluso dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità. Le risorse finanziarie trasferite ai comuni ai sensi del presente articolo sono insuscettibili di pignoramento o sequestro.
2. Per far fronte all'intervento di cui al comma 1 si provvede, nel limite di 130 milioni di curo, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di, cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relative alla programmazione 2000-2006 e attribuite alle Regioni nel cui territorio ricadono i Comuni beneficiari.

Conseguentemente, all'articolo 17, primo periodo, comma 1, dopo le parole: ad eccezione di quelle derivanti aggiungere: dall'articolo 13-bis e.