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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.01. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1145-A

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/06/2008  [ apri ]
6.01.

Dopo l'articolo 6, aggiungere i seguenti:

Art. 6-bis.
(Impianti di selezione e trattamento rifiuti - termovalorizzatore di Acerra).

1. Allo scopo di favorire il rientro nelle competenze degli enti che vi sono ordinariamente preposti, è trasferita alle province della regione Campania la titolarità degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, di cui all'articolo 6, ubicati nei rispettivi ambiti territoriali. Le province rimangono estranee alle situazioni debitorie e creditorie insorte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le province della regione Campania, nelle more dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti si avvalgono, in via transitoria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, delle risorse umane e strumentali strettamente afferenti alla gestione degli impianti di cui al comma 1.
3. In attesa della definizione delle procedure previste dal comma 2, il Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1, richiede, in via transitoria, e non oltre il 31 dicembre 2009, l'impiego delle Forze armate per la conduzione tecnica ed operativa degli impianti predetti.
4. Resta fermo l'obbligo del completamento del termovalorizzatore di Acerra (Napoli) per le società già affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti nella regione Campania.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della regione Campania provvede all'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti sulla base delle disposizioni di cui alla presente legge.
6. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 si provvede a valere sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti. Per la copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni di lavoro straordinarie delle Forze armate si provvede con le risorse di cui all'articolo 17.

Art. 6-ter.
(Disciplina tecnica per il trattamento dei rifiuti).

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure di valutazione di cui all'articolo 6, comma 1, è autorizzato, presso gli impianti ivi indicati, il trattamento meccanico dei rifiuti urbani, per i quali, all'esito delle relative lavorazioni, si applica in ogni caso, fermo quanto disposto dall'articolo 18, la disciplina prevista per i rifiuti codice CER 19.12.12, CER 19.12.02, CER 19.05.01; presso i medesimi impianti sono altresì autorizzate le attività di stoccaggio e di trasferenza dei rifiuti stessi.
2. Fermo quanto disposto dall'articolo 18, ed in deroga alle disposizioni di cui all'Allegato D - Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti comunque provenienti dagli impianti di cui al comma 1 sono destinati ad attività di recupero ovvero di smaltimento secondo quanto previsto dagli Allegati B e C - Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed ai fini delle successive fasi di gestione, detti rifiuti sono sempre assimilati, per quanto previsto dall'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, alla tipologia di rifiuti avente codice CER 20.03.01.

Il Governo