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Legislatura XVI

Proposta emendativa 11.55. in Assemblea riferita al C. 1145-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/06/2008  [ apri ]
11.55.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Si fa obbligo, all'interno della pubblica amministrazione, delle imprese commerciali o di servizi di qualsiasi dimensione, dei mercati pubblici o privati all'ingrosso o al minuto di trattenere gli imballaggi inerti delle merci e di conferirli alle zone di stoccaggio provvisorie nelle aree industriali libere appartenenti ai consorzi industriali o ai comuni. In applicazione delle vigenti direttive CE, i rifiuti come differenziati sono consegnati a soggetti autorizzati pubblici o privati che provvedono alla relativa registrazione qualitativa e quantitativa secondo le norme vigenti ed alla consegna a titolo oneroso negli impianti pubblici o privati ai fini del riciclaggio o del compostaggio. La consegna dei rifiuti urbani o assimilati da termovalorizzare o da trasferire a discarica è ammessa solo attraverso gli impianti pubblici, sempre a titolo oneroso sulla base di tariffa determinata sulla base dei costi medi a livello nazionale. Per i soggetti che non si avvalgono del servizio pubblico non è dovuta la relativa tassa o tariffa comunale. I soggetti di cui al primo e secondo periodo rendono ai comuni, con cadenza trimestrale, i dati della raccolta differenziata con la documentazione della relativa destinazione. I comuni ne danno comunicazione al Sottosegretario di Stato, ai Comandi provinciali dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato e della Guardia di finanza per i controlli a campione. È fatto divieto ai soggetti della pubblica amministrazione, delle imprese commerciali e di servizi di depositare negli spazi pubblici qualsiasi tipo di rifiuto proveniente dalla loro attività. Per i soggetti contravventori al divieto è dovuta una sanzione amministrativa, per ogni infrazione rilevata, da mille a diecimila euro. Dopo tre infrazioni è disposta la chiusura dell'esercizio da un minimo di quindici fino ad un massimo di novanta giorni. Restano ferme le vigenti disposizioni per i rifiuti tossici o nocivi.

ident. 11.25.