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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.57. in Assemblea riferita al C. 1145-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/06/2008  [ apri ]
9.57.

Al comma 2, sostituire le parole da: allo smaltimento fino alla fine del comma con le seguenti: alla differenziazione dei rifiuti urbani ed assimilati conferiti ai fini del recupero e riciclaggio anche degli imballaggi ed al confezionamento della parte residua da stoccare nelle more dell'entrata in funzione dei previsti termovalizzatori ovvero da trasferire in discarica.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Resta fermo il divieto di selezione e trattamento di rifiuti tossici o nocivi per il cui trattamento e smaltimento si applicano le norme vigenti.
2-ter. Lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di cui al comma 2 deve avvenire a livello provinciale prioritariamente nelle aree industriali libere appartenenti ai consorzi industriali o ai comuni. A tal fine, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascun presidente dell'amministrazione provinciale individua i lotti disponibili delle singole aree dandone comunicazione al Sottosegretario di Stato ai fini dell'individuazione dei siti da utilizzare in via prioritaria previa esecuzione delle eventuali opere necessarie per il corretto stoccaggio.