Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le misure di cui al comma 1 non possono comportare aggravi tariffari né oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentito il GSE, provvede a regolare gli effetti delle misure di cui al comma 1, in modo tale che il costo determinato dalla loro applicazione produca effetti neutri sulle componenti tariffarie di competenza dell'Autorità.