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Legislatura XVI

Proposta emendativa 13.010. in Assemblea riferita al C. 1145-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/06/2008  [ apri ]
13.010.
inammissibile

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. (Ulteriori misure per superare l'emergenza rifiuti). - 1. Al fine di scongiurare il sorgere di possibili situazioni emergenziali analoghe a quella verificatasi nei comuni della regione Campania, nonché di sostenere gli interventi mirati alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente contemplati dall'obiettivo «Convergenza» del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, ai Comuni delle aree individuate dal predetto obiettivo, aventi popolazione superiore a 500.000 abitanti che abbiano rilevanti passività nei confronti delle società a partecipazione totalitaria affidatarie del servizio di gestione rifiuti ed igiene ambientale nel territorio comunale, è erogato un contributo complessivo di euro 130 milioni per l'anno 2008, ripartito proporzionalmente tra i comuni interessati, finalizzato a sostenere gli enti locali in difficoltà nel garantire la prosecuzione del predetto servizio indispensabile. I conseguenti interventi sono effettuati nei limiti delle risorse di cui al presente comma. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell'interno sulla base dei dati comunicati dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono esclusi i comuni della Regione Campania, in quanto destinatari degli altri benefici previsti nel presente provvedimento, e gli altri comuni che abbiano già goduto di analoghi benefici a seguito di commissariamenti o dichiarazioni di stato di emergenza. Il contributo di cui al presente articolo è escluso dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità. Le risorse finanziarie trasferite ai comuni ai sensi del presente articolo sono insuscettibili di pignoramento o sequestro.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per un importo di 390 milioni di euro, per l'anno 2008, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
3. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, all'articolo 17, primo periodo, comma 1, dopo le parole: ad eccezione di quelle derivanti aggiungere le seguenti: dall'articolo 13-bis e.