Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi delle agenzie e degli istituti ambientali nazionali e regionali competenti, costituisce, con proprio provvedimento, un sistema di sorveglianza ambientale per monitorare gli effetti sull'ambiente degli impianti di cui al presente decreto. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invia, ogni sei mesi, al Parlamento una relazione sui risultati del sistema di sorveglianza di cui al primo periodo.