Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, all'articolo 15, sostituire il comma 2-bis con il seguente:
2-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonché delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 6-bis si provvede a valere sulle risorse destinate ad interventi di parte corrente di cui all'articolo 17, nel limite di 12.214.000 euro.