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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.200. in Assemblea riferita al C. 1145-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/06/2008  [ apri ]
2.200.
approvato

Al comma 1, dopo le parole: tutela della salute e dell'ambiente aggiungere le seguenti: previste dal diritto comunitario.

Conseguentemente, all'articolo 5:
al comma 1, dopo le parole: 20.03.01 aggiungere le seguenti: 20.03.99;
sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e successive modificazioni, e tenuto conto del parere della Commissione di valutazione dell'impatto ambientale di cui al comma 1, nonché della consultazione già intervenuta con la popolazione interessata, è autorizzato l'esercizio del termovalorizzatore di Acerra, fatti salvi i rinnovi autorizzativi periodici previsti dal citato decreto legislativo.
dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La struttura del Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1, mette a disposizione tutte le informazioni relative alle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 ed alle relative procedure, e ne informa la Commissione europea conformemente all'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 85/337CEE e successive modificazioni.
al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: per la cui individuazione si provvede in sede di autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

all'articolo 8, sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
2. Nelle more del funzionamento a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti della regione Campania di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 e ferma restando la necessità di adottare misure di salvaguardia ambientale e di tutela igienico-sanitaria, è autorizzato l'esercizio degli impianti in cui i rifiuti aventi i codici: CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01, 20.03.99, sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, ed è altresì autorizzato lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento e il deposito temporaneo limitatamente ai rifiuti aventi i medesimi codici sopra richiamati.

all'articolo 9:
al comma 2 dopo le parole: 19.02.06 aggiungere le seguenti: 20.03.99, fermo restando quanto previsto dal comma 3 e dopo le parole: presso i suddetti impianti è inoltre autorizzato aggiungere le seguenti:, nel rispetto della distinzione tra categorie di discariche di cui alla normativa comunitaria tecnica di settore.
al comma 3, sostituire le parole: 20.03.01 con le seguenti:20.03.99, salva diversa classificazione effettuata dal gestore prima del conferimento in discarica.

all'articolo 10:
al comma 1 premettere le parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 4 e dopo le parole: attività di aggiungere la seguente: pretrattamento.
al comma 2, dopo le parole: di valutare aggiungere le seguenti:, in relazione agli obiettivi di qualità previsti dalle direttive 2000/60/CE e 2006/11/CE e aggiungere, in fine, le parole: nonché proporre agli enti territorialmente competenti le eventuali misure di salvaguardia.

all'articolo 18:
all'alinea sostituire le parole da: il Sottosegretario fino all'alinea con le seguenti: per le finalità di cui al presente decreto e fermo restando il rispetto dei princìpi dell'ordinamento comunitario e dei princìpi fondamentali in materia di tutela della salute, della sicurezza sul lavoro, dell'ambiente e del patrimonio culturale, il Sottosegretario di Stato e i capi missione sono autorizzati, ove necessario per la salvaguardia della salute pubblica e per il tempo strettamente necessario, a garantire la tutela di tale interesse, a derogare alle seguenti disposizioni.
trentatreesimo capoverso (decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36), sopprimere le parole: 2, 6, 8, 9, 10, 11, 13, e 16, dopo la parola: 7 aggiungere le seguenti:, fermo il rispetto dell'articolo 6 della direttiva 1999/31/CE, articoli 8, 9 e 10, limitatamente alla tempistica ed alle modalità ivi previste, dopo la parola: 14 aggiungere le seguenti:, fermo il rispetto dell'articolo 10 della direttiva 1999/31/CE e dopo le parole: dell'allegato I aggiungere le seguenti:, quarto capoverso.
al trentasettesimo capoverso (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) sopprimere le parole da: 101 fino a: 125, dopo la parola: 178 aggiungere le seguenti: limitatamente ai commi 4 e 5; sopprimere le parole: 183, 191, 192, 196, 200, 209, 211, dopo la parola:194 aggiungere le seguenti: limitatamente ai commi 5 e 6, dopo la parola: 212 aggiungere le seguenti: limitatamente ai commi da 5 a 13 e sopprimere le parole da: 242 fino a: 304.

La Commissione