Al comma 7-bis, primo periodo, sostituire le parole da: e può procedere fino alla fine del comma con le seguenti: limitatamente alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, al solo fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate può trattenere le persone indicate per il tempo strettamente necessario all'intervento della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri.