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Legislatura XVI

Proposta emendativa 18.01. in Assemblea riferita al C. 1145-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/06/2008  [ apri ]
18.01.
inammissibile

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis. - (Misure straordinarie per il settore turismo). - 1. Al fine di contrastare le conseguenze negative che l'emergenza nel settore dei rifiuti ha prodotto sul settore turismo e di salvaguardare i livelli occupazionali, sono adottate le seguenti misure straordinarie:
a) per ciascun lavoratore occupato nella regione Campania alle dipendenze di aziende del settore turismo, è riconosciuto al datore di lavoro uno sgravio degli oneri sociali pari al cinquanta per cento dei contributi previdenziali e assistenziali mensilmente dovuti a decorrere dal 1° gennaio 2008 e sino a tutto il 31 dicembre 2008;
b) per i lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo della regione Campania che vengano sospesi dal lavoro o licenziati nel corso del periodo 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2008, l'indennità ordinaria di disoccupazione di cui all'articolo 13, comma 7 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è riconosciuta anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni; non si applica a tali lavoratori il limite massimo di durata previsto dall'articolo 13, comma 10, del citato decreto-legge n. 35 del 2005;
c) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino a tutto il 31 dicembre 2008, le prestazioni rese nella regione Campania da aziende del settore turismo sono soggette all'aliquota IVA nella misura del 4 per cento di cui alla parte seconda della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
d) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino a tutto il 31 dicembre 2008, sono sospesi i pagamenti di contributi, tributi e imposte, statali e locali, dovuti dalle aziende del settore turismo operanti nella regione Campania, anche in relazione alla quota parte di competenza dei relativi lavoratori dipendenti;
e) i termini stabiliti dai commi 1 e 2-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono prorogati al 31 dicembre 2009;
f) in attesa del riordino della normativa in materia di apprendistato previsto dall'articolo 1, comma 30, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 21 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sono applicabili anche ai contratti di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative della categoria, i termini previsti alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 possono essere ulteriormente prorogati.
3. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.