Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. Le somme confiscate nell'ambito di procedimenti giudiziari concernenti delitti che hanno prodotto, direttamente o indirettamente, danni all'ambiente e alla salute pubblica devono essere finalizzate a interventi di riqualificazione ambientale, sanitaria e ad investimenti per lo sviluppo delle aree che hanno subito gli eventuali effetti dei suddetti delitti.