Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'attuazione dell'articolo 16, comma 1, lettera b), si provvede a valere sulle risorse di parte corrente del Fondo di protezione civile, come rideterminato dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».