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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8-bis.51. in Assemblea riferita al C. 1145-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/06/2008  [ apri ]
8-bis.51.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Le misure di cui al comma 1 non possono comportare aggravi tariffari né oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentito il GSE, provvede a regolare gli effetti delle misure di cui al comma 1, in modo tale che il costo determinato dalla loro applicazione produca effetti neutri sulle componenti tariffarie di competenza dell'Autorità.