Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Fatte salve le intese ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 19, è vietato il trasferimento, lo smaltimento o il recupero di rifiuti in altre regioni.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Fatte salve le intese raggiunte ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 19, è vietato il trasferimento, lo smaltimento o il recupero di rifiuti in altre regioni.