All'articolo 1-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di salvaguardare interessi pubblici di particolare rilevanza, con propria delibera, il Consiglio dei ministri individua, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, uno o più soggetti qualificati che, anche nell'interesse di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A, promuovano in esclusiva la presentazione di un'offerta indirizzata all'azionista o alla società, finalizzata ad acquisire il controllo di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A entro il termine indicato nella stessa delibera.