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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.01. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1090

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2010  [ apri ]
6.01.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - (Autorità di controllo). - 1. Il Governo è delegato ad istituire una Autorità indipendente di controllo sulle associazioni e fondazioni di diritto privato.
2. L'Autorità di controllo esercita il proprio controllo sulle associazioni e sulle fondazioni che hanno un attivo dello stato patrimoniale superiore a dieci milioni di euro. Tali enti devono necessariamente essere assoggettati alla revisione contabile secondo i criteri fissati dalla medesima Autorità.
3. L'Autorità:
a) vigila sull'osservanza della legge e degli statuti sugli equilibri patrimoniali e sull'effettiva realizzazione degli interessi dei beneficiari;
b) vigila sul perseguimento dello scopo statutario;
c) vigila sulla conservazione del patrimonio;
d) esercita l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministrati;
e) vigila sulla trasparenza e sulla correttezza dell'attività di erogazione;
f) riceve dagli interessati le denunce di irregolarità nello svolgimento delle attività erogative delle fondazioni e decide su di esse nell'esercizio dei poteri di controllo stabiliti dalla legge.

L'Autorità di vigilanza può chiedere in qualunque momento informazioni agli enti sottoposti al controllo e del pari può disporre ispezioni o chiedere l'esibizione di documenti.
Qualora siano accertate gravi irregolarità ai sensi dei comma precedenti, l'Autorità può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario.

Il Relatore