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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.11. in XI Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 14/01/2010

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2010  [ apri ]
1.11.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: e a quelle volte a promuovere il reinserimento dei soggetti disoccupati di lunga durata, qualificare le figure professionali meno qualificate e, in particolare, favorire e sostenere l'occupabilità dei lavoratori ultraquarantacinquenni, delle donne che ritornano al lavoro dopo un periodo di assenza per maternità, cura ed educazione dei figli o per altri motivi, e dei giovani in stato di disoccupazione di lunga durata o che si trovino in particolari condizioni di disagio, disabilità o di detenzione; favorire, soprattutto nelle piccole e medie imprese, l'attuazione della legge 8 marzo 2000, n. 53, in tema di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera f), inserire le seguenti:
f-bis) prevedere programmi di formazione per i lavoratori per i quali sia stata avviata la procedura di mobilità, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 223 del 1991, e per quelli che a seguito di procedura di mobilità esperita siano iscritti nelle liste di mobilità;
f-ter) prevedere programmi di formazione per i lavoratori disabili, svantaggiati e molto svantaggiati di cui al Regolamento n. 800/2008 del 6 agosto 2008 e per coloro che si trovino in particolari condizioni di detenzione;
f-quater) prevedere programmi di formazione per le donne che ritornano al lavoro dopo un periodo di assenza per maternità, cura ed educazione dei figli o per altri motivi;
f-quinquies) favorire, soprattutto nelle piccole e medie imprese, l'attuazione della legge 8 marzo 2000, n. 53, in tema di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.