Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Doppia cittadinanza).
1. Dopo l'articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
«Art. 11-bis. - 1. Ai fini dell'acquisizione della cittadinanza non è richiesta la rinuncia alla cittadinanza straniera».