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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.6. in I Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/12/2009  [ apri ]
3.6.

Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera b) aggiungere infine il seguente periodo: Lo straniero che risultasse inidoneo alla verifica ha diritto a ripeterla senza limitazioni a condizione che siano passati almeno quattro mesi dalla comunicazione dell'esito della stessa. Il provvedimento di acquisizione della cittadinanza rimane pendente fino all'accertamento delle condizioni di cui sopra.