Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, lettera b) aggiungere infine il seguente periodo: Lo straniero che risultasse inidoneo alla verifica ha diritto a ripeterla senza limitazioni a condizione che siano passati almeno quattro mesi dalla comunicazione dell'esito della stessa. Il provvedimento di acquisizione della cittadinanza rimane pendente fino all'accertamento delle condizioni di cui sopra.