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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.9. in I Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/12/2009  [ apri ]
1.9.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. Lo straniero nato o entrato in Italia che compia il ciclo scolastico obbligatorio presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, acquista la cittadinanza su richiesta del genitore esercente la potestà genitoriale ovvero del tutore. Il minore non può chiedere il ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 29 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, fino al raggiungimento della maggiore età.
2-ter. Il figlio minore, di genitori stranieri entrato in Italia in un'età anche superiore a quella dell'obbligo scolastico acquista la cittadinanza quando ha completato il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, ovvero qualora sia in possesso di un equipollente titolo di studio conseguito nel Paese di origine e riconosciuto dallo Stato italiano.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, alinea, sostituire le parole: dal seguente con le seguenti: dai seguenti.