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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.1. in I Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/12/2009  [ apri ]
2.1.

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

Art. 2.
(Percorso di cittadinanza).

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:
a) è abrogato l'articolo 9, comma 1, lettera f);
b) dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. 1. Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, che abbia risieduto legalmente in Italia senza interruzioni per almeno sette anni e che dichiari di voler acquistare la cittadinanza italiana, diviene cittadino se:
a) certifica la permanente sussistenza dei requisiti richiesti per il rilascio del permesso;
b) supera un test di naturalizzazione finalizzato ad accertare la conoscenza degli elementi fondamentali della storia, della cultura e della Costituzione italiane.

2. Il Governo attua con il concorso delle regioni iniziative ed attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica, culturale e sociale dello straniero ai fini della preparazione al test di naturalizzazione di cui al precedente comma.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento di attuazione adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988 n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno sentiti i ministeri competenti, sono disciplinate le modalità di svolgimento del test di naturalizzazione, le modalità di organizzazione ed espletamento delle attività di cui al comma 1, lettera b). Il regolamento di attuazione definisce altresì gli adempimenti e le procedure idonee a verificare, da parte degli organi della Pubblica amministrazione già competenti in materia, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.
b) all'articolo 5, comma 1 e all'articolo 7, comma 1, le parole: «dell'articolo 5» sono sostituite dalle parole: «degli articoli 5 e 5-bis».