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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.04. in I Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/12/2009  [ apri ]
1.04.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Matrimonio).

1. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista, a seguito di presentazione di istanza, la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica e non lo ha lasciato per più di 270 giorni nel corso dei tre anni successivi al matrimonio e per più di 90 giorni nel corso dell'ultimo anno, oppure dopo sei anni se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista separazione personale dei coniugi».