PDL 914

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 914

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
VILLANI, D'UVA, GALLO, CARBONARO, CASA, ACUNZO, AZZOLINA, BELLA, FRATE, LATTANZIO, MARIANI, MARZANA, MELICCHIO, NITTI, TESTAMENTO, TORTO, TUZI

Disposizioni per il potenziamento e la diffusione dell'educazione
motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

Presentata l'11 luglio 2018

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge ha come finalità manifesta quella di promuovere la diffusione dell'educazione motoria con particolare riferimento all'età evolutiva.
Già precedentemente erano stati presentati alcuni provvedimenti in materia – fra cui corre l'obbligo di segnalare, con riferimento alla XV legislatura, l'atto Senato n. 2003, d'iniziativa delle senatrici Capelli e Gagliardi – il cui indubbio merito è stato quello di riconoscere e delimitare un vuoto normativo che, in specie a far tempo dagli ultimi anni, a fronte della grande trasformazione che ha investito la società nel suo insieme, si è sempre più evidenziato.
L'offerta dell'educazione motoria, fisica e sportiva già dalla prima formazione scolastica, oltre a rappresentare un «apprendimento permanente» di quei beni di cui si fa tesoro e che posano lungo il cammino nella valigia della vita, costituisce un'occasione insostituibile per la crescita globale della persona, dal momento che è una modalità attraverso la quale si incentivano tanto la salute quanto lo sviluppo personale in domini diversi da quello motorio.
Un'urbanizzazione selvaggia che ha sacrificato in gran parte gli spazi sfruttabili dai bambini per svolgere un'attività motoria, carenza di verde pubblico, strade sempre più pericolose e dunque impraticabili, assenza di piste ciclabili, variazione delle condizioni abitative, in specie nelle grandi metropoli, diminuzione degli spazi e della sicurezza, ma anche cattive abitudini alimentari e costante aumento dell'offerta di giochi tecnologici basati sulla sedentarietà che costringono davanti a uno schermo televisivo o di computer, sostitutivi e surrogati di attività che possono essere compiute all'aria aperta: sono questi tutti elementi che di fatto rendono sempre più complesso e vanificano il ruolo del movimento e dello sport come possibile elemento cardine del sistema educativo.
I bambini, infatti, trascorrono sempre più ore trasformando – quasi senza rendersene conto – gli apparecchi tecnologici in veri e propri oggetti di culto. Il videogioco, quindi, ha indirettamente tracciato una linea netta di demarcazione e di discontinuità col passato, avendo contribuito in modo significativo a un cambiamento radicale nelle abitudini di vita dei più giovani.
Già nel febbraio 2010, l'allora first lady statunitense Michelle Obama aveva affrontato quella che considerava una vera e propria emergenza nazionale – l'obesità infantile – con il programma «Let's move», specificamente mirato a uno stile di vita che includesse un'alimentazione più sana insieme con un maggior esercizio fisico.
Ma numerose sono le iniziative che si sono andate progressivamente sviluppando in diversi Paesi. Nel corso degli ultimi decenni – infatti – si è assistito a un progressivo mutamento nel modo d'intendere e di promuovere la salute: conseguentemente l'insegnamento delle abilità ludico-ricreativo-sportive è sempre più considerato quale momento fondamentale dell'intervento educativo. È ormai certezza acquisita che l'attività motoria giochi un ruolo primario nella crescita psicofisica dei bambini. Muoversi e agire in presenza di altri compagni con ciò che ne consegue, sviluppando, cioè, complicità e solidarietà o anche opposizioni e interferenze: in un simile contesto sociale, il movimento nel bambino assume una particolare importanza per lo sviluppo sia fisico sia mentale.
Tuttavia, l'introduzione delle abilità di gestione del tempo libero nei programmi educativi per bambini e ragazzi stenta a decollare a causa della convinzione, purtroppo assai diffusa, che si tratti di abilità secondarie o addirittura superflue. Occorre pertanto tornare a riflettere sul concetto di «intelligenza motoria» coniato da Jean Piaget come elemento fondamentale per lo sviluppo cognitivo dell'individuo, nonché sull'importanza dell'attività sportiva e dei giochi ricreativi e strutturati, che possono apportare benefìci oltre che sul piano dei rapporti interpersonali anche, e talvolta soprattutto, sul piano dello sviluppo psichico, fisico e motorio e che, insidiati dai raffinati prodotti per computer e consolle, rischiano di estinguersi.
La trasformazione e la riduzione di relazioni umane, con il conseguente venir meno di fantasia e creatività, hanno fatto in modo che il gioco e l'attività motoria, intesi come tempo della piena libertà infantile, siano stati deprivati e impoveriti, svuotati dei propri parametri educativi quali il movimento, la comunicazione, la fantasia, l'avventura, la costruzione e la socializzazione.
Oggi, nell'epoca dell'informatizzazione e di internet, i giovani trovano modi di divertirsi alternativi ai tradizionali giochi da cortile, allo sport e all'attività motoria in genere.
Non solo, ma la grande trasformazione tecnologico-informatica, che governa ormai direttamente e indirettamente le nostre vite, favorisce un azzeramento delle coordinate spazio-temporali e la creazione di una «realtà ubiquitaria» – come l'ha definita con preveggenza, già dalla fine del secolo scorso, l'urbanista e filosofo francese Paul Virilio (1997) –: fra «il tempo reale delle nostre attività immediate in cui noi agiamo contemporaneamente qui ed ora e il tempo reale di un'interattività mediatica che privilegia “l'adesso” (...) dell'emissione televisiva, a detrimento del “qui”, cioè dello spazio del luogo incontro, sull'esempio di una teleconferenza che si tiene, grazie al satellite, però, in nessuna parte del mondo (...)».
Ma come vivere veramente se il qui non è più e se tutto è ora? Giochi virtuali sempre più «realistici» allontanano sempre più da una condizione di realtà: è sempre più difficile rintracciare in città aree e spazi ludici in cui si possa fare movimento e questo denota la scarsa attenzione che si presta all'educazione motoria nonché la scarsa considerazione che si ha dei bambini e dell'importanza della loro crescita in un ambiente che li aiuti a maturare sotto ogni aspetto.
Essi hanno bisogno di aree in cui potersi muovere liberamente, dove potersi mettere alla prova, sperimentare i propri limiti, conoscere le proprie possibilità e conseguentemente acquisire fiducia in loro stessi. Di qui la necessità – sottolineata e avvertita nella presente proposta di legge – di potenziare lo sviluppo dell'educazione motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.
L'articolo 1 istituisce la figura del docente esperto in educazione motoria e le relative classi di insegnamento.
L'articolo 2 definisce i compiti del docente esperto e le attività di educazione motoria come parte integrante della progettazione educativa.
L'articolo 3 stabilisce gli obblighi di servizio e l'inquadramento economico del docente esperto.
L'articolo 4 stabilisce le modalità attraverso le quali sono istituiti specifici corsi finalizzati all'acquisizione di competenze didattiche e pedagogiche per l'insegnamento.
L'articolo 5 riguarda, infine, la copertura finanziaria.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Docente esperto in educazione motoria).

1. Al fine di potenziare lo sviluppo dell'educazione motoria e i servizi educativi nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 è istituita la figura del docente esperto in educazione motoria, di seguito denominato «docente esperto».
2. L'accesso allo specifico ruolo di docente esperto è riservato al personale in possesso dell'abilitazione per le classi di insegnamento A48 – Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di secondo grado e A49 – Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di primo grado, previa partecipazione allo specifico corso di qualificazione di cui all'articolo 4. Può altresì accedere al predetto ruolo il personale che ha conseguito il diploma di istituto superiore di educazione fisica o la laurea in scienze motorie, purché in possesso del titolo di studio che dà diritto all'accesso all'insegnamento dell'educazione motoria in uno qualsiasi dei gradi di scuola.
3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito della determinazione annuale degli organici del personale docente, assegna i relativi posti nell'organico funzionale delle istituzioni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria a una scuola o a una rete di scuole in base al fabbisogno rilevato sui posti vacanti e disponibili per il triennio successivo.

Art. 2.
(Compiti del docente esperto).

1. Le attività di didattica dell'attività motoria sono parte integrante della progettazione educativa. Spetta al docente esperto, nel rispetto della titolarità della programmazione dei competenti organi collegiali ai quali egli stesso partecipa a pieno titolo, avanzare proposte e seguirne, in collaborazione con gli altri docenti, la realizzazione.
2. L'attività motoria è impartita in orario curricolare per almeno due ore settimanali in tutte le classi della scuola primaria e per un'ora settimanale nella scuola dell'infanzia.

Art. 3.
(Obblighi di servizio e
inquadramento economico).

1. Il docente esperto ha gli stessi obblighi di servizio dei docenti della scuola primaria e gode dello stesso trattamento retributivo. Qualora il docente provenga dai ruoli della scuola secondaria di primo o di secondo grado, l'inquadramento avviene sulla base delle vigenti norme contrattuali e di legge. Le modalità di passaggio tra i diversi ruoli della scuola primaria nonché tra i ruoli dei diversi ordini e gradi di scuola sono disciplinate dalla contrattazione collettiva.

Art. 4.
(Formazione).

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca istituisce, con proprio decreto, specifici corsi di qualificazione, da tenere con cadenza annuale, finalizzati all'acquisizione di competenze didattiche e pedagogiche relative all'insegnamento ai bambini di età compresa tra tre e dieci anni.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 95 milioni di euro per l'anno 2018 e a 285 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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