PDL 893-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 08

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                    Articolo 4                       Articolo 4  
                    Articolo 5                       Articolo 5  
                    Articolo 6                       Articolo 6  
                    Articolo 7                       Articolo 7  

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 893-A

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ORLANDO, FRANCESCHINI

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale

Presentata il 9 luglio 2018

(Relatrice per la maggioranza: PALMISANO )

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), l'11 ottobre 2018, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 893 Orlando, recante «Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame referente presso la II Commissione;

rilevato come la proposta di legge si proponga di riformare le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, che si trovano oggi contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali (decreto legislativo n. 42 del 2004), inserendole nel codice penale, riorganizzando il quadro sanzionatorio penale in materia, nonché introducendo nuove fattispecie di reato in merito;

segnalato altresì come il provvedimento innalzi le pene edittali vigenti e introduca aggravanti per i reati comuni che abbiano ad oggetto beni culturali, dando in tal modo attuazione ai principi costituzionali in forza dei quali il patrimonio culturale e paesaggistico necessita di una tutela ulteriore rispetto a quella offerta alla proprietà privata;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che il provvedimento è riconducibile alla materia «ordinamento penale», di esclusiva competenza legislativa statale in base all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

L'VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo della proposta di legge C. 893 Orlando recante «Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale»;

preso atto delle disposizioni recate dagli articoli 518-novies, 518-decies e 518-quinquiesdecies, in materia di tutela paesaggistica e della aggravante da applicare a qualsiasi reato avente ad oggetto beni paesaggistici;

valutate positivamente le finalità del provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

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TESTO
della proposta di legge

TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Modifiche al codice penale).

Art. 1.
(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) dopo il titolo VIII del libro secondo è inserito il seguente:

a) identica:

«TITOLO VIII-bis
DEI DELITTI CONTRO
IL PATRIMONIO CULTURALE

«TITOLO VIII-bis
DEI DELITTI CONTRO
IL PATRIMONIO CULTURALE

Art. 518-bis.(Furto di beni culturali). – È punito con la reclusione da due a otto anni chiunque si impossessa di un bene culturale, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Art. 518-bis.(Furto di beni culturali). – Identico.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Art. 518-ter.(Appropriazione indebita di beni culturali). – Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Art. 518-ter.(Appropriazione indebita di beni culturali).Identico.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Art. 518-quater.(Ricettazione di beni culturali). – Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da tre a dodici anni.

Art. 518-quater.(Ricettazione di beni culturali).Identico.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 518-quinquies.(Impiego illecito di beni culturali). – Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 518-quater e 518-sexies, illecitamente impiega in attività economiche o finanziarie beni culturali provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 518-quinquies.(Riciclaggio di beni culturali). – Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni.

Art. 518- sexies. (Riciclaggio di beni culturali).Identico.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Si applica il secondo comma dell'articolo 518-quater.

Art. 518-septies.(Autoriciclaggio di beni culturali). – Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, beni culturali provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la pena della reclusione da tre a dieci anni.

Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni culturali provenienti dal delitto.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 518-octies.(Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali). – Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime o occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 518-sexies.(Illecita detenzione di beni culturali). – Fuori dei casi di ricettazione, chiunque detiene un bene culturale sapendo della sua provenienza illecita è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a euro 20.000.

Soppresso

Art. 518-septies.(Violazioni in materia di alienazione di beni culturali). – È punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 80.000:

Art. 518- novies. (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali).Identico.

a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena beni culturali;

b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;

c) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Art. 518-octies.(Uscita o esportazione illecite di beni culturali). – Chiunque trasferisce all'estero beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Art. 518- decies. (Uscita o esportazione illecite di beni culturali).Identico.

La pena prevista al primo comma si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Identico.

Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di beni culturali, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi dell'articolo 30.

Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di beni culturali, alla sentenza di condanna conseguono l'interdizione ai sensi dell'articolo 30 e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36.

Art. 518-novies.(Danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici). – Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, non fruibili beni culturali o paesaggistici è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 518- undecies. (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici). – Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Identico.

La sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Identico.

Art. 518-decies.(Danneggiamento, deturpamento e imbrattamento colposi di beni culturali o paesaggistici). – Chiunque, con una o più azioni, commette per colpa taluno dei fatti di cui all'articolo 518-novies è punito con la reclusione fino a due anni.

Art. 518- duodecies. (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito colposi di beni culturali o paesaggistici). – Chiunque, con una o più azioni, commette per colpa taluno dei fatti di cui all'articolo 518- undecies è punito con la reclusione fino a due anni.

Art. 518-undecies.(Devastazione e saccheggio di beni culturali). – Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

Art. 518- terdecies. (Devastazione e saccheggio di beni culturali).Identico.

Art. 518-duodecies.(Contraffazione di opere d'arte). – È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino a euro 10.000:

Art. 518- quaterdecies. (Contraffazione di opere d'arte).Identico.

a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti;

d) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.

Se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività commerciale, la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30.

La sentenza di condanna per i reati previsti al primo e al secondo comma è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, terzo comma.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo e nel secondo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Art. 518-terdecies.(Casi di non punibilità). – Le disposizioni dell'articolo 518-duodecies non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, dichiarate espressamente non autentiche, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.

Art. 518- quinquiesdecies. (Casi di non punibilità). – Le disposizioni dell'articolo 518- quaterdecies non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, dichiarate espressamente non autentiche, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.

Art. 518-quaterdecies.(Attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali). – Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, trasferisce, aliena, scava clandestinamente o comunque gestisce illecitamente beni culturali è punito con la reclusione da due a otto anni.

Art. 518- sexiesdecies. (Attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali).Identico.

Art. 518-quinquiesdecies.(Aggravante in materia di tutela dei beni culturali o paesaggistici). – Quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici cagiona un danno di rilevante gravità ovvero è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Art. 518- septiesdecies. (Circostanze aggravanti). – La pena è aumentata da un terzo alla metà quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici:

a) cagiona un danno di rilevante gravità;

b) è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale;

c) è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, impiegato nella conservazione o nella protezione di beni culturali mobili o immobili, se si è intenzionalmente astenuto dallo svolgere le proprie funzioni al fine di ottenere un indebito vantaggio o nella prospettiva di esso;

d) è commesso nell'ambito di un'associazione per delinquere.

Se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applica la pena accessoria di cui all'articolo 30.

Se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applicano la pena accessoria di cui all'articolo 30 e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36.

Art. 518-sexiesdecies.(Ravvedimento operoso). – Le pene previste per i reati di cui al presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato o per l'individuazione degli altri responsabili ovvero dei beni provenienti dal delitto.

Art. 518-duodevicies.(Circostanze attenuanti). – La pena è diminuita di un terzo quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici cagioni un danno di speciale tenuità ovvero comporti un lucro di speciale tenuità quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità.
La pena è diminuita da un terzo alla metà qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno commesso uno dei reati previsti dal presente titolo.
La pena è diminuita dalla metà ai due terzi nei confronti di chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, ovvero per assicurare le prove del reato, individuare gli altri responsabili o recuperare i beni provenienti dal delitto.

Art. 518-septiesdecies.(Confisca). – Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dal presente titolo, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Art. 518- undevicies. (Confisca).Identico.

Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente.

Le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei beni medesimi.

Art. 518-duodevicies.(Fatto commesso all'estero). – Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale»;

Art. 518- vicies. (Fatto commesso all'estero). Identico»;

b) dopo l'articolo 707 è inserito il seguente:

b) identica.

«Art. 707-bis.(Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli). – È punito con l'arresto fino a due anni chi è colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, all'interno di aree e parchi archeologici, di zone di interesse archeologico, se delimitate con apposito atto dell'amministrazione competente, o di aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico secondo quanto previsto dalla legge».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 51
del codice di procedura penale).

Art. 2.
(Modifica all'articolo 51
del codice di procedura penale).

1. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,» sono inserite le seguenti: «per il delitto di cui all'articolo 518-quaterdecies del codice penale,».

1. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,» sono inserite le seguenti: «per il delitto di cui all'articolo 518- sexiesdecies del codice penale,».

Art. 3.
(Modifica all'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, in materia di operazioni sotto copertura).

Art. 3.
(Modifica all'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, in materia di operazioni sotto copertura).

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

1. Identico:

«b-bis) gli ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali, nell'attività di contrasto del delitto di cui all'articolo 518-quaterdecies del codice penale, i quali nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera a)».

«b-bis) gli ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali, nell'attività di contrasto del delitto di cui all'articolo 518- sexiesdecies del codice penale, i quali nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera a)».

Art. 4.
(Modifica al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità delle persone giuridiche).

Art. 4.
(Modifica al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità delle persone giuridiche).

1. Dopo l'articolo 25-terdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono inseriti i seguenti:

1. Identico:

«Art. 25-quaterdecies. – (Delitti contro il patrimonio culturale). – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-septies e 518-decies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

«Art. 25-quaterdecies. – (Delitti contro il patrimonio culturale). – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518- novies e 518- duodecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter e 518- decies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-novies e 518-duodecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518- undecies e 518- quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-sexies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis e 518-quater del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi precedenti, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

5. Identico.

Art. 25-quinquiesdecies. – (Riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali e attività organizzata per il traffico illecito di beni culturali).1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-quinquies, 518-undecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

Art. 25-quinquiesdecies. – (Riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali e attività organizzata per il traffico illecito di beni culturali).1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518- sexies , 518- terdecies e 518- sexiesdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

2. Identico».

Art. 5.
(Abrogazioni).

Art. 5.
(Abrogazioni).

1. All'articolo 635, secondo comma, numero 1), del codice penale, le parole: «o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate» sono soppresse.

Identico.

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 639, secondo comma, secondo periodo, 733 e 734 del codice penale;

b) gli articoli 170, 173, 174, 176, 177, 178 e 179 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 6.
(Clausola di invarianza finanziaria).

Art. 6.
(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Identico.

Art. 7.
(Entrata in vigore).

Art. 7.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Identico.

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